Concordato preventivo: possibile la convocazione in ritardo dei creditor
Scelta legittima se mirata a consentire al commissario giudiziale di monitorare il conseguimento dei ricavi attesi
Necessario certificare però che il coniuge più debole economicamente non abbia mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, quali un grave handicap e una totale inabilità al lavoro
Non sufficienti, poi, dati reddituali oscillanti e contraddittori che non consentano di inferire con ragionevole certezza l’esistenza del collegamento eziologico tra l’invalidità permanente e la diminuzione di guadagno