Covid-19, confermato il regolamento dell’Unione Europea sui certificati digitali
Respinta la richiesta di sospensione avanzata da alcuni cittadini. Per il giudice non vi è alcuna violazione del diritto alla libera circolazione
Necessario, però, che agli altri partecipanti alla comunione non venga impedito l’uso dei beni
In generale, il recesso del datore di lavoro per mancato superamento del patto di prova può essere validamente esercitato solo dopo l’effettivo espletamento del periodo minimo contrattualmente stabilito, non essendo sufficiente il mero decorso temporale quando questo sia stato caratterizzato da sospensioni del rapporto per malattia, ferie o festività che abbiano impedito la concreta verifica delle capacità lavorative del prestatore