Covid-19, confermato il regolamento dell’Unione Europea sui certificati digitali
Respinta la richiesta di sospensione avanzata da alcuni cittadini. Per il giudice non vi è alcuna violazione del diritto alla libera circolazione
Necessario certificare però che il coniuge più debole economicamente non abbia mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, quali un grave handicap e una totale inabilità al lavoro
Non sufficienti, poi, dati reddituali oscillanti e contraddittori che non consentano di inferire con ragionevole certezza l’esistenza del collegamento eziologico tra l’invalidità permanente e la diminuzione di guadagno