Paziente in condizioni gravi, intervento necessario: medico comunque colpevole per il mancato ottenimento del consenso informato
Evidente la responsabilità del medico che ha effettuato l’operazione, conclusasi poi con la morte del paziente
Necessario certificare però che il coniuge più debole economicamente non abbia mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, quali un grave handicap e una totale inabilità al lavoro
Non sufficienti, poi, dati reddituali oscillanti e contraddittori che non consentano di inferire con ragionevole certezza l’esistenza del collegamento eziologico tra l’invalidità permanente e la diminuzione di guadagno