Presunta irregolarità contributiva del subappaltatore: va comunque pagato il corrispettivo dei lavori
Fondamentale la constatazione che il committente paga il dovuto e non è più responsabile in solido con l’impresa appaltatrice
Necessario certificare però che il coniuge più debole economicamente non abbia mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, quali un grave handicap e una totale inabilità al lavoro
Non sufficienti, poi, dati reddituali oscillanti e contraddittori che non consentano di inferire con ragionevole certezza l’esistenza del collegamento eziologico tra l’invalidità permanente e la diminuzione di guadagno