Va retribuita la formazione professionale imposta dal datore di lavoro
Accolta l’istanza presentata da un lavoratore rumeno. Per i giudici il lasso di tempo dedicato alla formazione va catalogato come orario di lavoro
Necessario, però, che agli altri partecipanti alla comunione non venga impedito l’uso dei beni
In generale, il recesso del datore di lavoro per mancato superamento del patto di prova può essere validamente esercitato solo dopo l’effettivo espletamento del periodo minimo contrattualmente stabilito, non essendo sufficiente il mero decorso temporale quando questo sia stato caratterizzato da sospensioni del rapporto per malattia, ferie o festività che abbiano impedito la concreta verifica delle capacità lavorative del prestatore