Abbonamento ‘tagliato’ sul cliente: ciò non esclude il diritto di recesso

Un cliente che eserciti il proprio diritto di recesso dopo aver chiesto al prestatore di eseguire il contratto durante il termine di recesso è tenuto a versare un indennizzo adeguato

Abbonamento ‘tagliato’ sul cliente: ciò non esclude il diritto di recesso

Abbonamenti di streaming: il diritto di recesso non può essere escluso quando l’offerta si adatta al comportamento dell’utente.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 9 luglio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce del contenzioso sorto in Austria, principio applicabile in ambito europeo.
I dettagli della vicenda aiutano a comprendere meglio la questione. In sostanza, l’emittente televisiva privata austriaca ‘Sky Österreich’ offre in Austria gli abbonamenti di streaming ‘Sport & Live TV’ e ‘Fiction & Live TV’. Per poter sottoscrivere on line uno di questi abbonamenti, il cliente deve accettare una clausola contrattuale secondo cui l’esecuzione del contratto ha inizio prima della scadenza del termine di recesso di quattordici giorni e, di conseguenza, perde il proprio diritto di recesso (di cui si dispone normalmente in caso di contratto a distanza).
Un’associazione per la tutela dei consumatori contesta tale clausola dinanzi ai Tribunali austriaci, ritenendo che l’abbonamento di streaming costituisca la fornitura di un servizio digitale, cosicché il diritto di recesso non può essere escluso.
‘Sky Österreich’, per contro, ritiene di fornire un contenuto digitale e ritiene pertanto che il consumatore possa perdere il proprio diritto di recesso qualora acconsenta all’inizio dell’esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di recesso.
A fare chiarezza provvedono i giudici della Corte di giustizia dell’Unione Europea, alla luce della direttiva sui diritti dei consumatori.
La fornitura di un servizio di streaming mediante il quale il cliente può accedere, tramite un collegamento ipertestuale o un’applicazione digitale, a dati digitali memorizzati su un server al fine di visualizzarli in diretta, su richiesta o anche off line dopo il download su un proprio dispositivo di memoria, non rientra nella fornitura di contenuti digitali, ma nella fornitura di un servizio digitale, qualora l’offerta presenti un carattere dinamico che va oltre la semplice messa a disposizione stabile e, se del caso, continuativa di contenuti specifici. Ciò si verifica, in particolare, spiegano i giudici, quando, sulla base del monitoraggio dei contenuti ai quali il consumatore ha avuto accesso, degli elenchi di lettura o dei preferiti, l’offerta è concepita per adattarsi al comportamento o alle aspettative individuali del cliente, o ancora per influire sul modo in cui quest’ultimo utilizza quei servizi, ad esempio proponendogli raccomandazioni di contenuti particolari.
Nel caso in esame risulta che il servizio di streaming proposto dalla ‘Sky Österreich’ deve essere qualificato come servizio digitale, dato il carattere dinamico dell’offerta. Di conseguenza, il diritto di recesso non può essere escluso, cosicché il cliente dispone di un periodo di riflessione adeguato per valutare se l’abbonamento corrisponda alle sue aspettative.
Gli interessi del prestatore di servizi sono comunque sufficientemente tutelati. Infatti, un cliente che eserciti il proprio diritto di recesso dopo aver chiesto al prestatore di eseguire il contratto durante il termine di recesso è tenuto a versare un indennizzo adeguato. Tale indennizzo viene calcolato, in linea di principio, in base al periodo di utilizzo ma anche, se del caso, al valore economico dei contenuti visualizzati.

News più recenti

Mostra di più...